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ERA PAESE, ERA CITTA' . . . ERA NUORO !

date » 08-08-2013 23:25

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Di: Giuseppe Nieddu (Pubblicato da Nuoro Oggi 1998)

Siamo nel 1860. Nuoro aveva poco più di 5000 abitanti, un po' meno degli anni precedenti a causa di un' epidemia di vaiolo.
Il Primo Consiglio di Comunità era stato tenuto nel 1772; elevata a rango di città nel 1836, dichiarata Provincia nel 1848, veniva poi declassata a capoluogo del Circondario della provincia di Sassari nel 1859. Tra il 1860 e il 1865 Nuoro aveva una "scuola normale", un ospedaletto, un teatro per le "rappresentazioni drammatiche", 39 bettole, tre osterie, due sale da biliardo, tredici fanali a petrolio per l'illuminazione pubblica, ma era ancora priva della linea telegrafica per Macomer sebbene fosse decretata dal 1857.



Il 22 Gennaio 1860 si svolsero le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. Posta l'urna nella piazza San Giovanni gli abitanti si recarono a votare. Potevano votare i cittadini maschi che avevano compiuto 21 anni e contribuivano con un minimo di tasse di lire dieci annue, erano invece esclusi dal voto gli ecclesiastici, i funzionari di Governo e relativi impiegati statali, nonché" coloro che ricevevano uno stipendio o salario dal Comune" (legge 23/10/1859).
Il 9 Aprile 1860 il Consiglio Comunale, presenti 12 consiglieri su venti (compreso il Sindaco) vota il "Regolamento di Polizia Urbana e Rurale" dal quale possiamo ricostruire un quadretto della vita quotidiana nuore se di 140 anni fa. Dai primi articoli del Regolamento si può dedurre che, forse, a quei tempi, a Nuoro nevicava più di oggi. Infatti si raccomanda (art. 1/3/4/5) "...di radunare le nevi nel canale di ciascuna contrada.. .ma non si potranno gettare nevi o ghiaccio che impediscano il corso del canale ove scorra l'acqua... ". Sulla viabilità interna si stabilisce inoltre che "Le piazze e i siti pubblici saranno selciati, metà a spese del Comune e metà a spese dei proprietari latitanti per tutta la linea dei loro edifizi" ; si fa eccezione per le strade e le piazze di una certa larghezza. Si obbliga comunque (art. 4) oltre a tenere "...sgombre le contrade da pietra, legna o altro" a "tutti i proprietari o affittevoli a scoparle nei giorni col presente fissati e tuttavolta che per manifesto vi siano invitati".
Quando dovrò scopare la strada? Si chiederà il solerte cittadino già pronto all' opera. Non c'è problema: "...ogni mercoledì e sabato, dalle cinque alle sette mattutine (d'estate) e dalle sei alle otto (d'inverno) ", così chiarisce ogni dubbio l'art. 7.
La strada è dunque vista, e vissuta, come continuità della casa.



Ancora oggi accade di assistere in certi quartieri storici di Nuoro, o nei paesi, alla pulizia del tratto di strada prospiciente la propria abitazione, da parte di donne, generalmente anziane.
Perché allora non codificare questa consuetudine, si son detti gli amministratori nel 1860, darle regole di convivenza e responsabilità, ,partendo da questa realtà di vita comunitaria e indirizzarla alla conservazione e difesa di un bene collettivo? A questo si aggiunga, con un pizzico di malignità, il notevole risparmio del Comune nel mantenere decoroso il centro abitato. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti (art. 8) "... è proibito far cumulo di letame e dar fuoco al letame se non a distanza maggiore di un chilometro dal centro abitato e cento metri dai terreni boschivi" (art. 10/12°).
Naturalmente all'epoca non esistevano le fogne per cui (art. 26) "in tutti i casamenti o cortili saranno costruite apposite latrine e, serbate le distanze previste dal codice civile, ed i canali dei cessi ben chiusi da ogni lato, formati da tubi di pietra o mattoni e calce... tali latrine e cessi saranno svuotate notte tempo e nei mesi estivi il sindaco darà le norme e i mezzi disinfettanti... "
Seguendo la lettura del Regolamento si ha l'idea della vita "frenetica di città": ...(art. 12/13) "è proibito gettare qualsiasi cosa dalle finestre, discorticare o salassare bestiame nei siti pubblici, o gettarvi le interiora, o distendervi pelli fresche con incomodo dei transitanti, o lasciare nei cortili e vie bestie morte... è vietato nei siti pubblici mondare il grano, maciullare la canapa, il lino, pettinarli parimenti, vagare animali porcini nelle vie interne..". Sempre per gli animali si precisa che"... non si potranno tenere i cani mastini o i soliti cani"(si vede che erano abbastanza conosciuti) " avventarsi vaganti per le contrade...e si faranno uccidere i cani affetti da idrofobia, o morsicati da cani rabbiosi o che avranno addentato qualche persona... " insomma, tutti i casi specifici sono stati presi in esame (manca solo il caso di un cane morsicato da una persona).
Altro perenne problema della nostra Nuoro: i parcheggi!
Anche oggi lasciamo le nostre auto dove troviamo posto, alla luce del sole, visto che sotto terra non possiamo portarle (non perché non sia possibile). E allora gli art. 15/16 vietano"... di lasciare animali legati nelle contrade pubbliche, sedili, aratri o carri... e non mai che resti impedito il passaggio dei carri o incomodo ai transitanti... " (art. 20).
E il traffico? Caotico, anche allora, visto che"... i buoi si devono condurre aggiogati o quanto meno legati l'un l'altro, a minor distanza possibile... " e si obbligava a rispettare anche i limiti di velocità infatti"... è proibito far correre i buoi aggiogati o disgiunti, ed il conduttore del carro deve guidarlo a piedi, ed i cavalli dovranno condursi al passo..." (art. 21) Insomma tutto da l'idea di una "città" in movimento, movimentata anche di notte visto che, come afferma l'arto 19: "...è vietato di sparare con armi da fuoco nelle piazze, dalle finestre delle case, nei cortili, specie notte tempo... "

PREZZI E MERCATO
Il prezzo della carne verrà fissato trimestralmente dal Comune (art. 40), seguono tabelle ( per es. una vacca di 80 chili di carne costava lire 48, 60 cent.). E "...i macellai dovranno tenere la carne macellata esposta al pubblico, e venderla ai richiedenti senza distinzione nella parte che verrà loro richiesta, e senza addurre il pretesto di essere quel pezzo venduto..." ed inoltre "...dovranno dichiarare ad alta voce il giusto peso e prezzo... " (art. 27 e seg.). Anche in questo caso possiamo immaginare le discussioni animate al banco vendita tanto da rendere necessaria la "... ricognizione al mercato del sindaco in persona in caso di reclamo" (art. 41) anche il prezzo del pane era fissato, diminuito o accresciuto a "seconda delle circostanze" e si vietava" di mescolare farina di grano e di frumento" e "le botteghe dovevano tenersi sempre aperte" (art. 39/40). 18 Kg di farina costavano lire 6.
Altre regole per i mugnai "che non potranno ricusarsi alle visite che il sindaco crederà di praticare per riconoscere lo stato delle pietre da macina, le misure e i pesi. "
Il venditore di vino dovrà invece fare al Sindaco "una consegna fedele della bevanda onde operare l'opportuna verifica.." art. 48).
A questo punto il Sindaco può"... chiedere l'intervento dei periti" e sarà cura dei delegati del Consiglio"... visitare le cantine e i magazzini del vino" onde "evitare' di falsificare i vini, mescolandoli con acqua, oppure con vino di qualità guasta" (art. 47). Possiamo immaginare, conoscendo gli amministratori nuoresi che nella storia non si smentiscono, il rientro in Comune (se mai avessero trovato la strada giusta) dei delegati, i quali, dopo un' accurata e minuziosa verifica in tutte le bettole di Nuoro, presentano la relazione . Non credo che questi articoli del Regolamento troverebbero oggi molti oppositori in Consiglio Comunale!

INCENDI
(art./76 e seg.) "...ove occorra che scoppi un incendio nella campagna il Sindaco ordinerà il suono della campana e del tamburo, acciò la popolazione in massa accorra sul luogo dell 'incendio, dove si recherà il Sindaco per dare opportune direzioni (...) niuno potrà ricusarsi senza dimostrare legittimo impedimento... ". Si precisano in seguito gli "impedimenti" sui fuochi e i pastori cussorgiali vengono incaricati "della sorveglianza" e le "... ronde si indirizzano ai medesimi per attingere informazioni sulle circostanze che possono influire allo scoprimento dei rei…”.

PASCOLI
Art. 57: "... in conformità e applicazione alla legge del 15/4/1851 viene abolito il sistema delle biddanzones e papariles", ossia dell'uso comune dei terreni destinati, in modo alternato ogni due anni, ora alla semina ora al pascolo. Con l'abolizione della pastorizia nomade il bestiame errante, senza custodia, poteva essere sequestrato dal proprietario del terreno, con l' obbligo, entro la giornata di denuncia al Sindaco che ne ordinava la restituzione pena "l'ammenda e composizione delle parti".
NelI' esaminare questo capitolo risultano evidenti gli effetti devastanti che l'applicazione di una legge nazionale provoca sul territorio e, nel contempo, il tentativo delle Comunità di arginare tali effetti, non senza contraddizioni.
Gli articoli 84 e seguenti stabiliscono che il Consiglio farà visita "ogni anno, ai primi di aprile, alle strade rurali... in modo da vietare di far chiusure allo scopo di occorrere alle dei terreni" (art. 91), in evidente contrasto con quello che poi avveniva in realtà. È ribadito l'uso pubblico delle fonti "nessuno potrà prendere l'acqua comune" e deviare il corso dell' acqua, inoltre "...sempre ché si erigeranno le chiudende" il Sindaco manderà i periti del Comune per "verificarne il limiti e i diritti lesi del Comune".
Tutti questi articoli riprendono concetti già espressi da una vecchia delibera del Consiglio Comunale del 28/5/1828. Il Regolamento Comunale si chiude (Capitolo VII) con una serie di "Proibizioni diverse": (...) "...non si potranno lanciare pietre né palle di neve contro le persone... ", "...ogni capo casa dovrà una volta all'anno far nettare i camini e scopar- ne la fuliggine..." e "...allorché occorrendo un'aggressione dei ladri tutti gli abitanti validi, che saranno richiesti dal Sindaco, dovranno accorrere sul luogo del pericolo..."; "...le greggi di bestiame rude potrà pernottare nel concentrico della Città per uno spazio non superiore a giorni otto... ".
Ed infine: "...è proibito portare scoperti i cadaveri che si conducono al Campo Santo, ma dovranno essere coperti da una manta, o riposti dentro una bara a cassa, a cui spese del Municipio sarà provveduta la coperta... ".
Era un lusso vivere, ma anche morire.
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